Gravina in Puglia: Bruciatura stoppie: emanate le linee guida

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Nuove direttive per la bruciatura delle stoppie. Arrivano con le linee guida dettate dalla Regione Puglia. Attraverso il provvedimento, ricorda l’assessorato municipale alle politiche agricole, l’accensione e la bruciatura delle stoppie – generalmente vietate – nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi sono consentite solo sulle superfici in cui, per esigenze pedoclimatiche o limitata disponibilità di acqua per uso irriguo, si effettui la pratica del ringrano e sulle superfici irrigabili utilizzate per le colture di secondo raccolto.

La tecnica della bruciatura delle stoppie non toglie fertilità al terreno e risulta utile alla preparazione dei terreni e a garantire la monosuccessione dei cereali. Inoltre, è valida sul piano della eliminazione di patogeni ed infestanti in genere, anche e soprattutto per l’agricoltura biologica. La pratica del ringrano è utilizzata nelle aree interne non irrigue, difficili e marginali e dove il frumento rappresenta l’unica coltivazione effettuabile. Sul piano agronomico, in zone che da un punto di vista agro-ecologico vengono definite caldo-aride, la tecnica ha la funzione, quasi indispensabile, di consentire una migliore tenuta “in tempera” dei terreni, onde facilitare le lavorazioni e la successiva utilizzazione agronomica del suolo per una nuova coltura agraria. Le colture intercalari (o ripetute) vengono, invece, praticate nelle aree irrigue dove, dopo la raccolta del grano (entro giugno) quale coltura principale, si procede all’eliminazione dei residui colturali (stoppie) e alla successiva introduzione di una coltura ortiva in pieno campo, prima della semina di una nuova coltura principale.

Le attività di accensione e bruciatura di cui alle linee guida potranno essere effettuate esclusivamente di mattina, con accensione non prima delle 5 e totale spegnimento entro le 10, previa comunicazione al Sindaco ed al Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, utilizzando l’apposita modulistica. La predetta comunicazione, da effettuarsi a cura del proprietario o conduttore delle superfici oggetto delle operazioni, dovrà pervenire ai destinatari con anticipo sulle stesse di almeno due giorni. La bruciatura resta sempre e comunque vietata ad una distanza inferiore ai cinquanta metri dalle strutture e infrastrutture antropiche, da aree boscate, arborate e a pascolo. Al fine di evitare situazioni di pericolo a persone e veicoli in transito o terreni confinanti, le operazioni dovranno essere controllate sul posto dal proprietario o conduttore del fondo, coadiuvato da altro personale, utilizzando appropriate misure di sicurezza e mezzi idonei per lo spegnimento e la bonifica, anche al fine di evitare l’espansione incontrollata del fuoco, adoperandosi altresì affinchè il fumo non invada strade pubbliche o di uso pubblico, ferrovie, edifici, abitazioni, strutture ricettive, luoghi di culto o di interesse pubblico. La mancata osservanza delle prescrizioni richiamate è soggetta a sanzioni amministrative.

Maggiori informazioni e tutta la modulistica necessaria sono disponibili nella sezione “Bruciatura stoppie” del sito web www.protezionecivile.puglia.it.

Gravina in Puglia, 9 Agosto 2018

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