Lotta agli incendi boschivi: un’ordinanza sindacale fissa obblighi e divieti

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Dal 15 giugno è scattato, su tutto il territorio regionale, il periodo di grave rischio per gli incendi boschivi con conseguente allertamento del Servizio anti-incendio boschivo regionale (A.I.B.). 

Con l’Ordinanza Sindacale n. 16 del 19 giugno 2024, il Comune di Gravina ha inteso integrare obblighi e divieti derivanti dalla normativa regionale.

L’Ordinanza ricorda che in tutte le aree comunali a rischio di incendio boschivo e/o ad esse immediatamente adiacenti, è tassativamente vietato: 

a) accendere fuochi di ogni genere; 

b) far brillare mine o usare esplosivi; 

c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;

d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;

e) tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate; 

f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio; 

g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici; 

h) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate; 

i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

l) abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

L’Ordinanza ricorda che proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze di attuare tutte le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio, mediante regolare pulizia periodica dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione di erba secca, sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, nonché di provvedere alla regolare e periodica pulizia e manutenzione dei suoli stessi, realizzando fasce protettive non inferiori a metri quindici lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti. 

Stessa disposizione viene impartita ai proprietari, gli affittuari e i conduttori di campi a coltura cerealicola, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono realizzare perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri, o comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. Sono esenti da detto obbligo i conduttori che attuano la semina su sodo (art. 3 Legge 38/2016).

Detto obblighi saranno in vigore sino al 30 settembre, giorno fissato dalla Regione Puglia quale termine del periodo dichiarato a grave rischio incendi, salvo proroghe.

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